Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana, i loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno
portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento
di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo
e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da
norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere,
come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli
tra le Nazioni;
Considerato che i popoli e le Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto
la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore
della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed
hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita
in una maggiore libertà;
Considerato che gli stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione
con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà
è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'assemblea generale
proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni,
al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente
presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne,
mediante misure progressive di carattere nazionale ed internazionale, l'universale
ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati
membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
art. 1:
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi
sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri
in spirito di fratellanza.
art. 2:
- Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate
nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza,
di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione.
- Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene,
sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
art. 3:
Ogni individuo ha diritto alla vita, alle libertà ed alla sicurezza della propria
persona.
art. 4:
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
art. 5:
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione
crudele, inumani o degradanti.
art. 6:
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.
art. 7:
Tutti sono uguali dinanzi alla legge, e hanno diritto, senza alcuna discriminazione,
ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela
contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione, come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
art. 8:
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti
dalla costituzione o dalla legge.
art. 9:
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
art.10:
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad un'equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine
della determinazione dei sui diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza
di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
art.11:
- Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la
sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo
nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
- Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od ommissivo
che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisce reato secondo
il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari
essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui
il reato sia stato commesso.
art.12:
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza,
nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto
ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
art.13:
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro
i confini di ogni Stato.
- Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio,
e di ritornare nel proprio paese.
art.14:
- Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo
dalle persecuzioni.
- Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
art.15:
- Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
art.16:
- Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
- Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
- La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
art.17:
- Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in
comune con altri.
- Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
art.18:
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà
di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato,
la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell'osservanza dei riti.
art.19:
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso
il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
art.20:
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
- Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
art.21:
- Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese,
sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
- Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici
impieghi del proprio paese.
- La volontà popolare è il fondamento dell'autorità di governo; tale volontà
deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate
a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
art.22:
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale,
nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione
internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed
al libero sviluppo della sua personalità.
art.23:
- Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
- Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione
per eguale lavoro.
- Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente
che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità
umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
- Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.
art.24:
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione
delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
art.25:
- Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio
e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure
mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia,
invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
- La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel
matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
art.26:
- Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale
deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere
egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
- L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
- I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire
ai loro figli.
art.27:
- Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere
delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
- Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni
produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
art.28:
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i
diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.
art.29:
- Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
- Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto
soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare
il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e
per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del
benessere generale in una società democratica.
- Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati
in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
art.30:
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare
un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di
compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa
enunciati.
10 dicembre 1948